Direttiva Omnibus: cosa cambia dal 1° luglio nella comunicazione di sconti e promozioni

Direttiva Omnibus: cosa cambia dal 1° luglio nella comunicazione di sconti e promozioni

Arturo_Saggese_MAK

Nuove norme per i negozi fisici e virtuali impongono anche alle farmacie maggiore trasparenza nella comunicazione delle promozioni e degli sconti sui prodotti in vendita e sulle recensioni online di prodotti e servizi.

Dal 1° luglio 2023, infatti, entra in vigore la direttiva europea 2019/2161, la cosiddetta direttiva Omnibus, in materia di tutela dei consumatori, che ha trovato applicazione nel decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2023.

Abbiamo chiesto quali novità comporterà per le farmacie al Dott. Arturo Saggese, commercialista di MAK Consulting, studio che fornisce consulenza contabile, fiscale e societaria alle farmacie.

Qual è l’intento del legislatore nell’introdurre questa direttiva?

La norma europea ha due obiettivi principali. Il primo è quello di omogeneizzare a livello europeo il regime sanzionatorio rispetto alla tutela dei consumatori. Il secondo è regolamentare meglio la tutela dei consumatori, in merito soprattutto alla trasparenza dei prezzi al consumo, in particolare in relazione alle vendite con sconti, promozioni o sottocosto. Le norme riguardano sia il mercato fisico, sia l’e-commerce.

Quali sono le più importanti novità che introduce la direttiva Omnibus?

Le novità di maggior peso riguardano l’indicazione dei prezzi nei casi di promozioni o sconti. Non si espone più al consumatore soltanto il prezzo scontato, ma si deve riportare obbligatoriamente anche il prezzo da cui ha origine lo sconto, inteso come il prezzo più basso che il prodotto ha raggiunto a mercato nei 30 giorni antecedenti. Se il prodotto è stato lanciato da meno di 30 giorni, occorre specificare il numero di giorni di cui è possibile disporre.

Nel caso invece delle vendite promozionali o sottocosto, oltre alle indicazioni che ho appena detto, si deve indicare obbligatoriamente anche la percentuale di riduzione del prezzo.

La violazione di questi obblighi, sia nella vendita fisica sia nella vendita online, comporta una sanzione pecuniaria che va da 516,46 a 3.098,74 euro.

Ci sono altre novità nella direttiva che potrebbero riguardare la farmacia?

Un’altra novità introdotta dalla direttiva è l’obbligo, per il gestore del sito che movimenta l’e-commerce, di garantire l’autenticità e la veridicità delle recensioni e dei feedback pubblicati. Quindi il gestore del sito deve verificare che la recensione sia effettuata da un soggetto che effettivamente ha acquistato il prodotto o fruito del servizio. Tutto questo sempre nell’ottica di fornire una comunicazione trasparente e corretta ai consumatori.

Quali strumenti ha la farmacia per non rischiare sanzioni?

Sicuramente per le farmacie sarà complesso gestire manualmente questa tipologia di informazioni in modo preciso e corretto a scaffale e nei volantini promozionali. Se una farmacia riesce a incanalare tutte le informazioni nel suo gestionale e quindi dal gestionale alle etichette, ha risolto il problema. A mio modo di vedere uno strumento che potrà essere di grande aiuto nel quotidiano sono le etichette elettroniche, perché consentono non soltanto di veicolare questa molteplicità di informazioni in un unico supporto, cosa che possono fare anche le etichette stampabili generate da sistemi di prezzatura collegati al gestionale, ma anche di ottimizzare il tempo dei collaboratori, risparmiando ore di lavoro.